CAPITOLO 1 – SICUREZZA
ART. 1.1 – All’interno di tutti i campi di gioco e di tutte le zone in cui sia esposto il cartello “OBBLIGO MASCHERA”, vige l’obbligo tassativo di indossare una maschera di protezione prodotta appositamente per la pratica del Paintball. La maschera va sempre indossata correttamente prima dell’ingresso in queste aree e tolta dopo esserne usciti completamente.
ART. 1.2 – All’esterno di tutti i campi di gioco e in tutte quelle zone in cui sia esposto il cartello “OBBLIGO COPRICANNA E SICURA”, vige l’obbligo tassativo di aver inserito correttamente il calzino o il tappo di sicurezza per la canna del marcatore e la sicura. Il copricanna va sempre inserito prima dell’ingresso in queste aree, può essere invece rimosso solo ed esclusivamente una volta entrati in un’area in cui sia esposto il cartello “OBBLIGO MASHERA”.
ART. 1.3 E’ Vietato spararsi ad una distanza inferiore di 5 metri. Tale distanza può essere modificata solo ed esclusivamente dagli arbitri durante il briefing di sicurezza.
ART. 1.4 – Tutte le movenze all’interno del campo di gioco devono essere fatte tenendo in considerazione le possibili irregolarità del terreno di gioco e la presenza di ripari che possono costituire superficie di collisione o inciampo per il giocatore. Tale attenzione va in particolare prestata all’interno dei campi scenario i cui i ripari sono realizzati con materiali rigidi (es. legno, metallo, plastica) con la presenza di spigolature e imperfezioni dovute alla loro naturale conformazione, alle lavorazioni effettuate per l’allestimento o all’usura.
ART. 1.5 – Il gioco del paintball per via delle sue movenze, dinamiche e caratteristiche del terreno di gioco, può comportare l’usura o la lacerazione dell’abbigliamento indossato. Inoltre l’impatto con il terreno, con i ripari di gioco e i colpi ricevuti possono dare luogo ad abrasioni o contusioni, generalmente di lieve entità. I giocatori, preso atto di questa eventualità, accettano di giocare per effetto di una propria libera scelta individuale, sollevando l’organizzazione di qualsiasi responsabilità in merito alle eventuali lesioni o danni riportati.
CAPITOLO 2 – CONDIZIONI DI SALUTE
ART. 2.1 – Il gioco del paintball comporta uno sforzo fisico la cui entità può variare a seconda delle condizioni di salute e della prestanza fisica del giocatore. Le movenze effettuate all’interno del campo richiedono capacità di coordinamento e di controllo del proprio corpo. Le dinamiche di gioco possono generare stati di eccitazione o tensione psico-fisica. Si sconsiglia pertanto caldamente la sua pratica a persone affette da qualsiasi tipo di patologia fisica o psichica, temporanea o permanente, o in stato di salute non ottimale. Si sconsiglia inoltre la sua pratica a persone affette da disabilità motoria temporanea o permanente, donne incinta, persone che abbiano di recente subito interventi chirurgici, in stato di ebrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o dopanti.
ART. 2.2 – L’elenco di controindicazioni di cui all’Art.1 è da considerarsi a puro titolo informativo e non esaustivo. I giocatori in possesso di qualsiasi tipo di problematica che ritengano possa renderli non idonei alla pratica di questo gioco sono tenuti a comunicarlo all’organizzazione per approfondire gli eventuali rischi connessi alla sua pratica.
ART. 2.3 – Il giocatore che decidesse di prendere parte al gioco nonostante la presenza di problematiche che possono comportare un rischio per la propria salute e per la sicurezza altrui, sia che lo abbia o meno comunicato all’organizzazione, si rende pienamente responsabile della propria scelta e sgrava l’organizzazione da qualsiasi responsabilità in merito per danni recati a se stesso o a terzi. L’organizzazione se messa a conoscenza di tali problematiche può decidere di vietare la partecipazione al gioco; l’eventuale esplicito o tacito consenso alla partecipazione al gioco non comporta alcuna assunzione di responsabilità da parte dell’organizzazione.
CAPITOLO 3 – COMPORTAMENTO
ART. 3.1 – E’ fatto divieto assoluto di lanciare o lasciar cadere a terra intenzionalmente il marcatore, il quale non va mai abbandonato ma riposto solo ed esclusivamente nelle apposite aree di sosta o di assistenza. Viene concesso l’abbandono del marcatore all’interno del campo di gioco solo in casi di emergenza nei quali si renda necessario uscirne nel più breve tempo possibile. Va comunque comunicato al personale di assistenza la posizione in cui si è abbandonato il marcatore, così da permetterne il suo immediato recupero.
ART. 3.2 – E’ assolutamente vietato spostare i ripari di gioco, usarli come appigli nel tentativo di scavalcarli o per qualsiasi altro motivo, esercitare una pressione eccessiva su di essi. I ripari di gioco hanno il solo scopo di offrire protezione ai giocatori dalle palline tirate da altri giocatori, è fatto quindi divieto utilizzarli per qualsiasi altro scopo.
ART. 3.3 E’ severamente vietato raccogliere pallini/ paintballs da terra. Tale comportamento pregiudicherebbe il corretto funzionamento del marcatore e comporterebbe lo svuotamento del loader “caricatore”, senza alcun rimborso da parte della struttura.
CAPITOLO 4 – RESPONSABILITA’ E SANZIONI
ART. 4.1 – Tutti i frequentatori e/o giocatori agiscono esclusivamente nel pieno esercizio della propria libertà individuale di scelta ed azione. Si rendono pertanto totalmente ed esclusivamente responsabili delle proprie azioni, ed in particolare di quelle che possono recare danno e/o offesa a se stessi e/o terzi.
ART. 4.2 – I frequentatori e/o giocatori sgravano l’organizzazione da qualsiasi responsabilità per danni e/o offese recate a se stessi o a terzi, derivanti da violazioni del presente regolamento o da azioni comunemente note come pericolose e dannose.
ART. 4.3 – L’organizzazione si riserva il diritto di espellere dalla struttura coloro i quali si rendano protagonisti di comportamenti in violazione al presente regolamento, o comunque, anche se non esplicitamente indicati, di gravità tale da motivare l’allontanamento. A seconda della gravità della violazione o del comportamento tenuto, l’organizzazione può decidere per uno o più richiami verbali prima di giungere alla sanzione estrema dell’espulsione dalla struttura. L’organizzazione in caso di espulsione non sarà tenuta al rimborso di quanto pagato fino a quel momento dal trasgressore.